Art. 1.

      1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, nati nel territorio della Repubblica italiana e residenti all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per tredici mensilità l'anno, un assegno mensile pari all'importo stabilito per i connazionali residenti sul territorio nazionale, di seguito denominato «assegno sociale».